Statuto - Associazione Balneari di Grosseto

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STATUTO ASSOCIAZIONE BALNEARI DI GROSSETO


COSTITUZIONE – FINALITA’ – SEDE

ARTICOLO 1


E' costituita, con scrittura privata, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, un’Associazione di categoria tra i Concessionari di arenili demaniali e/o loro Affidatari, proprietari e/o gestori di aziende balneari, operanti sul litorale del Comune di Grosseto, sotto la denominazione: "ASSOCIAZIONE BALNEARI DI GROSSETO".

ARTICOLO 2


La “Associazione Balneari di Grosseto”, in seguito denominata per brevità A.B.G., ha carattere indipendente, apolitico e apartitico.

ARTICOLO 3


L’Associazione non ha, né potrà avere, scopo di lucro.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 4

Scopi fondamentali e istituzionali dell' A.B.G. devono e dovranno  essere i seguenti:

  • assumere la difesa della categoria e svolgere assistenza a favore degli Associati;

  • esaminare e risolvere i problemi di interesse collettivo e particolare della categoria;

  • assumere la rappresentanza ufficiale della categoria  di fronte a qualsiasi Autorità, Ente o persona;

  • tenere costantemente informati gli Associati sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;

  • svolgere qualsiasi azione rivolta al potenziamento ed allo sviluppo del turismo balneare;

  • svolgere nell'interesse comune di tutti gli Associati, quegli altri compiti dei quali sia investita per legge o per disposizione amministrativa;

  • stimolare, potenziare e facilitare l'attività professionale degli Associati;

  • promuovere il territorio.

Al fine di raggiungere i propri obbiettivi, l'Associazione potrà svolgere attività anche a carattere oneroso ma senza fini di lucro, operando sia direttamente che indirettamente, attraverso accordi con terzi.
L'Associazione promuoverà tutte quelle iniziative ritenute opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.
L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli Associati e dalla obbligatorietà del bilancio. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori se non per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 5


L’Associazione su delibera dell’Assemblea degli Associati, potrà aderire alle Organizzazioni
Sindacali di categoria, sia Provinciali che Regionali che Nazionali.

ARTICOLO 6


I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria amministrazione sono rappresentati:
a) dalle quote annuali ordinarie e straordinarie degli Associati;
b) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati;
c) proventi ricavati dalla realizzazione delle manifestazioni e dalle iniziative organizzate e gestite dall’Associazione. Nonché dall’esercizio di attività svolte in via permanente o occasionale.
Il patrimonio potrà essere costituito da beni immobili o mobili, donati da terzi o acquistati dall’Associazione, che avranno sempre caratteristiche di strumentalità per il miglior funzionamento dell’Associazione stessa.

ARTICOLO 7


La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento potrà avvenire solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati appositamente convocata.

ARTICOLO 8


La sede legale della A.B.G. viene eletta in Grosseto (GR), frazione Marina di Grosseto, Lungomare Leopoldo II di Lorena n. 33/35, ma potrà, con delibera del Consiglio Direttivo essere variata in qualsiasi tempo purchè all’interno dello stesso comune.
Presso la sede sarà istituita la “bacheca” dell’Associazione che potrà essere sostituita in tutte le funzioni previste nel presente statuto, dal sito web dell’Associazione, se istituito, in apposita area riservata agli Associati.

ASSOCIATI – QUOTA SOCIALE


ARTICOLO 9

Può far parte dell'Associazione in qualità di Associato, il Concessionario di arenile demaniale e/o suo Affidatario, proprietario e/o gestore di azienda balneare, operante nel comune di Grosseto, sia se persona fisica sia se persone giuridica, i quali partecipano  alle attività sociali:

  • se persona fisica nella persona del titolare o di suo familiare entro il secondo grado;

  • se persona giuridica nella persona del rappresentante legale o di suo familiare entro il secondo grado o di altro socio della stessa;

che:

  • condivide le finalità istituzionali e gli scopi dell'A.B.G.;

  • abbia il pieno godimento dei diritti civili;

  • si impegni all'osservanza dello Statuto sociale, dei deliberati delle Assemblee e degli altri Organi sociali.

  • si impegni a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

L'adesione all'Associazione si richiede con la presentazione della domanda di ammissione, l'ammissione è subordinata:

  • all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello alla Assemblea generale;

  • all'avvenuto versamento della quota associativa.

Nella domanda di adesione, da presentarsi con apposto modulo, l'Associato potrà indicare il nominativo di persona fisica che potrà rappresentarlo con diritto di voto, fino a revoca, in caso di sua assenza in sede di Assemblee ordinarie e straordinarie.
Potranno essere delegati fino a revoca:

  • per l'Associato persona fisica un familiare entro il secondo grado;

  • per l'associato persona giuridica il legale rappresentante o suo familiare entro il 2° grado o altro socio della stessa;

Le persone indicate quale delegati fino a revoca, nel modulo di iscrizione, potranno sempre partecipare alle Assemblee ma avranno diritto di voto solo in assenza dell'Associato delegante.
I delegati fino a revoca, non essendo Associati, non potranno ricevere deleghe da altri Associati e non potranno candidarsi o essere candidati per le cariche elettive.
Nel caso siano Associati sia il Concessionario che il suo Affidatario, gli stessi potranno esprimere un unico voto in sede assembleare.

ARTICOLO 10


Le quote ordinarie saranno proposte annualmente dal Consiglio Direttivo e poi ratificate dall'Assemblea e dovranno essere versate all'Associazione entro il 31 maggio di ciascun anno, con una tolleranza fino al 30 giugno. Dopo tale data ma entro il 31 dicembre il ritardato pagamento comporterà a carico dell’Associato una penale del 20% da calcolarsi sul valore della quota dovuta. Alla data del 31 dicembre il mancato pagamento comporterà la decadenza da ogni attività sociale e la decadenza per morosità da Associato, ratificata con delibera del Consiglio Direttivo  che potrà comunque intraprendere nei suoi confronti ogni diritto ed azione per il recupero delle quote arretrate.
Le quote straordinarie e i loro termini di versamento verranno proposti dal Consiglio Direttivo e poi ratificati dall’ Assemblea, quando verranno ritenute necessarie al funzionamento ed ai programmi dell’Associazione.
L’Associato decaduto se interessato ad essere riammesso, dopo aver pagato il sospeso, dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo.L'adesione all'Associazione, motivata da richiesta specifica per i nuovi Associati o da rinnovo tacito per gli altri, obbliga l’Associato stesso alla soddisfazione dell'intera quota sociale dell'anno relativo, anche se la sua recessione dall'Associazione, per qualsiasi motivo, dovesse intervenire nel corso del medesimo anno.
La quota associativa annuale non è trasmissibile, non è soggetta a rivalutazione e rimborso.

ARTICOLO 11


Tutti gli Associati godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo, salvo per quanto previsto all’art.25 del presente statuto.

ARTICOLO 12


Gli Associati  cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
dimissione volontaria, da comunicarsi all’Associazione con lettera, raccomandata con ricevuta di ritorno, prima dell’inizio dell’anno solare;
decadenza, nel caso in cui non siano Concessionari e/o affidatari di arenili demaniali;   
morosità;
radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o richiesta con lettera scritta da un terzo degli Associati, contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo dovrà inserire all’ordine del giorno della prima Assemblea utile la discussione sull’esclusione dell’Associato. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo o richiesto da un terzo degli Associati,deve essere deliberato dall’Assemblea degli Associati. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’Associato interessato si procederà,  in contraddittorio con lo stesso se presente, ad una disamina degli addebiti ed alla votazione finale. Il provvedimento o la richiesta di radiazione rimangono sospesi fino a quando non sarà approvato con delibera dall’Assemblea;
Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 35 del presente statuto.

ARTICOLO 13


Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l’A.B.G. è quello risultante dal libro degli Associati.

ARTICOLO 14


L’A.B.G. per il sostentamento delle proprie iniziative, si avvarrà della partecipazione finanziaria degli Associati in ottemperanza a quanto contemplato nel presente statuto.

ORGANI SOCIALI


ARTICOLO 15


Gli organi sociali sono:

  • l’Assemblea generale degli Associati;

  • Consiglio Direttivo;

  • Presidente.



ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI


ARTICOLO 16


L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo o da almeno un quarto degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata a/r. In tal caso la convocazione è atto dovuto entro quindici giorni da parte del Consiglio Direttivo.
Le Assemblee dovranno essere convocate presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

ARTICOLO 17


Le Assemblee ordinarie dovranno essere almeno tre in ogni esercizio, oltre a quella prevista per l’approvazione del bilancio, si terranno nel mese di settembre, consuntiva della stagione estiva, e nel mese di gennaio, propositiva e preparatoria della stagione estiva prossima. Il giorno e l’ora saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno degli argomenti che verranno posti in discussione e deliberazione, tale avviso dovrà essere affisso in bacheca della sede sociale e inviato scritto, tramite lettera o fax o e-mail, all’Associato da recapitarsi almeno otto giorni prima della riunione.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita agli Associati almeno quindici giorni prima l’adunanza.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  • approvazione e modifica dello statuto sociale;

  • atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

  • revoca del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente;

  • scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.


ARTICOLO 18


L’Assemblea ordinaria discute e delibera sulle seguenti materie di propria competenza:

  • relazione del Presidente che dovrà riguardare le iniziative attuate e da attuare, lo svolgimento della gestione sia organizzativa che economica;

  • approvazione del bilancio consuntivo;

  • approvazione del bilancio preventivo;

  • approvazione degli indirizzi ed il programma di massima dell’Associazione;

  • approvazione degli atti che comportano impegni di spesa straordinaria;

  • approvazione di regolamenti;

  • approvazione della nomina di professionisti retribuiti per necessità sociali;

  • nomina del Presidente del Consiglio Direttivo e degli altri membri dello stesso;

Se nello svolgersi di un’Assemblea si manifesta a maggioranza dei due/terzi sfiducia nei confronti del  Consiglio Direttivo, sarà contestualmente deliberato di convocare una  Assemblea straordinaria  con all’ordine del giorno “conferma o revoca del Consiglio Direttivo”. Se nel corso di tale assemblea straordinaria venisse deliberata la revoca del Consiglio si procederà in quella sede alle nuove nomine.

ARTICOLO 19


Ogni Associato in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto ad intervenire all’Assemblea, può delegare altro Associato, non membro del Consiglio Direttivo, il delegato non potrà rappresentare più di un Associato.
Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all’Assemblea anche per delega. La delega da depositarsi prima dell’apertura dell’Assemblea dovrà obbligatoriamente contenere nome e cognome del delegante, nome e cognome del delegato, dovrà essere datata, firmata dal delegante e controfirmata dal delegato a conferma dell'autenticità. Sulle deleghe apporranno il proprio visto il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea.

ARTICOLO 20


Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in caso di loro contemporanea assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designate dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e se necessario, due Scrutatori.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati presso la sede dell’Associazione.

ARTICOLO 21


L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorse sei ore, dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

ARTICOLO 22


Alle Assemblee potranno partecipare, dietro esplicito invito del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto né di parola, anche coloro che non fanno parte dell’A.B.G.. Al Presidente viene conferita la podestà di concedere la parola ai non soci se l’argomento posto in discussione riveste carattere di generalità e di interesse comune.

ARTICOLO 23


Le deliberazioni si prendono con voto per alzata di mano e a maggioranza semplice oppure per appello nominale qualora sia richiesto da almeno un terzo degli Associati.
Se una proposta ottiene parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
La votazione ha luogo a scrutinio segreto per la nomina dei consiglieri e nel caso si trattino argomenti che implicano questioni personali.

ARTICOLO 24


Nelle adunanze dell'Assemblea non potranno trattarsi affari e questioni che non siano stati preventivamente iscritti all'Ordine del giorno. Sarà però al momento della discussione delle "Varie ed eventuali" che non solo si potranno discutere questioni di scarso rilievo (varie), ma anche affari urgenti che non potevano prevedersi (eventuali).
Le comunicazione del Presidente non necessitano di iscrizione all’ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO


ARTICOLO 25


Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti tra gli Associati della Assemblea generale.
Presidente sarà nominato, colui che accetterà la carica, tra i Consiglieri eletti secondo la graduatoria dei più votati.
Il Presidente nominato e gli altri Consiglieri eletti nomineranno all’interno del Consiglio direttivo il Vicepresidente ed il Segretario.
Tutte le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, è tuttavia riconosciuto agli stessi o ad un eventuale Associato incaricato, un rimborso delle spese documentate, sostenute nell’espletamento di missioni ovunque effettuate per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di Presidente non potrà essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo può decadere per quanto previsto all’art. 18 del presente statuto.
Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza.
Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, rappresentino Concessionari proprietari di aziende balneari che esercitano l’attività balnearia, non rivestano cariche politiche o sindacali o di consiglio direttivo e/o rappresentativo in altre associazioni o società  della stessa categoria.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente  vale doppio.
Le deliberazione del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da tutti i membri presenti. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale.

ARTICOLO 26


I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, risultino assenti a due adunanze consecutive saranno dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
I posti dei Consiglieri resisi vacanti per qualsiasi ragione o causa, saranno di diritto occupati da candidati non eletti, ma che abbiano in sede elettiva ottenuti voti di preferenza e che risultino nella lista quali supplenti.
Nel caso, invece, che non esista disponibilità di lista, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla convocazione dell’Assemblea degli Associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fini alla data di scadenza prevista del Consiglio Direttivo.
Le dimissioni da parte dei Consiglieri dovranno essere formulate per iscritto e contenere le ragioni per le quali sono state presentate. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 27


Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno la metà dei Consiglieri.
I Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente attraverso avviso a mezzo telefono, fax, o e-mail con almeno cinque giorni di anticipo prima dell’adunanza.
Nei casi urgenti la convocazione può avvenire con soli due giorni di anticipo con le stesse modalità.
L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora e l’elencazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 28


Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;

  • redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’Assemblea;

  • fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;

  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

  • comunicare nelle Assemblee degli Associati coloro che sono decaduti per morosità  o perché non più concessionari o affidatari, o che si siano dimessi indicandone, se conosciute,le motivazioni;

  • adottare i provvedimenti di radiazione verso gli Associati qualora si dovessero rendere necessari sottoponendoli alla definitiva approvazione dell’Assemblea degli Associati;

  • attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea degli Associati;

  • curare gli affari correnti dell’Associazione;

  • affidare incarichi agli Associati;  

  • affidare incarichi retribuiti, deliberati all’Assemblea degli Associati, a professionisti per necessità sociali;


ARTICOLO 29


Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione assembleare.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
Copia dei bilancio consuntivo, oltre che depositata presso la sede sociale, deve essere allegata alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

ARTICOLO 30


Il presidente del C.D. è investito dei poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della ABG ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione degli scopi sociali, esclusione fatta per quelli che la legge ed il presente statuto riservano all’Assemblea degli Associati. Gli atti di straordinaria amministrazione devono prima essere deliberati specificatamente dall’Assemblea degli Associati.
Il Presidente attende alla corrispondenza e quale tesoriere provvede alle riscossioni ed ai pagamenti.
Le disponibilità finanziarie dell’A.B.G. potranno essere tenute in cassa, se di modesta entità, altrimenti dovranno essere depositate su un c/c bancario presso l’istituto di credito scelto a giudizio del Consiglio Direttivo e sul quale avrà i poteri di firma il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l’A.B.G. in giudizio, con facoltà, su delibera assembleare,  di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 31


Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza, impedimento temporaneo, dimissioni ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Ove per dimissioni giustificate per iscritto o per altre cause si rendesse vacante la carica di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo una volta ricostituito con l’ingresso di altro consigliere, eleggerà il nuovo Vicepresidente. Le dimissioni congiunte del Presidente e del Vicepresidente rendono obbligatorio, invece, il ricorso alla Assemblea ordinaria degli associati  per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 32


Il Segretario, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, si carica della tenuta dei libri contabili e sociali.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO


ARTICOLO 33


Gli esercizi sociali chiudono il trentun dicembre di ogni anno solare.
Entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, in prima convocazione o se necessario entro i successivi trenta giorni, il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea degli Associati l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

AUTORITA’ COMPETENTE


ARTICOLO 34


L’Autorità giudiziaria competente nel luogo ove è posta la sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere le contestazioni eventualmente insorte tra la A.B.G. ed i suoi Associati, ed in genere riconducibili alla vita sociale.
 

SCIOGLIMENTO


ARTICOLO 35


Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro/quinti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore stabilendone i poteri.
L’intero patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto, con voto di maggioranza dell’Assemblea che approva il bilancio finale, a favore di una Istituzione od Opera di Beneficenza, o Assistenza Sociale presente nel comune di Grosseto o a favore di altre organizzazioni della stessa categoria e con gli stessi scopi.

DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 36


Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.





 
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